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Cyberbullismo

Il cyberbullismo è la versione online del bullismo, dove si utilizzano strumenti telematici come social media, chat e app di messaggistica per compiere atti di aggressione, molestia o denigrazione. A differenza del bullismo tradizionale, il cyberbullo agisce spesso in anonimato, sentendosi più potente e protetto dallo schermo. La persistenza e la diffusione virale dei contenuti offensivi amplificano gli effetti dannosi per la vittima, che può sentirsi isolata e umiliata davanti a un pubblico vastissimo.

Le forme di cyberbullismo possono includere

Harassment (molestie): invio ripetuto di messaggi offensivi e insulti mirati a ferire o turbare la vittima.

Exclusion (esclusione): escludere intenzionalmente una persona da gruppi online, chat di gruppo o eventi virtuali.

Impersonation (sostituzione di persona): farsi passare per un’altra persona, ad esempio creando profili falsi o accedendo ad account esistenti, per inviare messaggi dannosi.

Il doxing (o doxxing) è una pratica aggressiva e una forma grave di cyberbullismo che consiste nel raccogliere e divulgare online i dati personali di una persona senza il suo consenso. 

Denigration (denigrazione): diffondere pettegolezzi, menzogne o informazioni false per danneggiare la reputazione di qualcuno.

legge 71/2017

Il 18 giugno 2017 è entrata in vigore la legge che si occupa del fenomeno del cyberbullismo. Stiamo parlando della L. 29 maggio 2017, n. 71.
La norma fornisce per la prima volta una definizione giuridica del cyberbullismo come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, oppure la loro messa in ridicolo. (Art.1) e indica misure di carattere preventivo ed educativo nei confronti dei minori (qualunque sia il ruolo nell’episodio) da attuare in ambito scolastico, e non solo.

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